Sentenza n. 1231/2019 – Consiglio di Stato
Come è noto, l’INPS, ai fini del conteggio dei requisiti di anzianità per il collocamento in quiescenza, non prevede la corresponsione dei 6 (sei) scatti di cui al D. L. n.387/1987, sia nel computo utile a fini de trattamento di pensione, sia nel computo del periodo utile alla formazione dell’ammontare del TFS spettante a colui che viene a cessare dal servizio attivo.
Il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che i sei scatti, previsti dal citato D.L., vanno computati al personale ex-appartenente alla Polizia di Stato, Penitenziaria, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza e delle FF.AA. che vengono a cessare dal servizio attivo nei seguenti casi:
- raggiungimento del limite di età;
- permanente inabilità al servizio;
- per decesso (titolare di pensione di reversibilità);
- a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti 55 anni di età e almeno
35 anni di contributi.
Al fine di avviare il procedimento di revisione degli atti amministrativi che, a suo tempo, hanno condotto al computo definitivo dei propri emolumenti (Pensione e TFS) è necessario trasmettere, all’INPS di competenza, apposita domanda intesa al ricalcolo dei propri emolumenti con l’aggiunta dei sei scatti previsti dal cita D.L. e definitivamente chiariti dalla sentenza del Consiglio di Stato.
Si consiglia, ai fini di agevolare il compito dell’INPS nella ricerca di vecchi documenti, se non, elettronicamente archiviati, di allegare alla domanda i medesimi in considerazione delle diverse tipologia di cessazione dal servizio, come indicato nelle lettere a/d.
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Nota