Assistenza Malattia (INPS – INPDAP – coniuge a carico INPS) – P.A.5
Come è noto l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero è disciplinata dall’ art. 37 primo comma lettera a) e b) dalla Legge n. 833 del 23.12.1978 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Le norme applicative sono contenute nel D.P.R. n. 618 del 31.07.1980.
Allo stato delle norme, attualmente in vigore, l’assistenza sanitaria agli italiani residenti all’estero è stata così disciplinata con la seguente cronologia :
Anno 1978
Art. 37 Legge n. 833 del 23.12.1978 (servizio sanitario nazionale).
Anno 1980
D.P.R. n. 618 del 31.07.1980. (Assistenza sanitaria del cittadini italiani all’estero).
Anno 1986
Legge n.735 del 07.10.1986 ( Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale).
Anno 1994
D.L. n. 479 del 30.06.1994 ( Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti di previdenza e assistenza.
Anno 2011
D.L. n. 201 del 6.12.2011(decreto Salva Italia) convertito in L. n. 214 del 24.12.2011. (Soppressione INPDAP).
La seguente cronologia evidenzia la situazione sotto indicata. E’ necessario, però sottolineare, come a tutti noto, che il nostro Paese emette una Legge/DPR/DL/Circolare/Convenzione al giorno e quindi nonostante tutta la nostra buona volontà potremmo aver omesso o disconosciuto qualche ulteriore documento che potrebbe contraddire quanto qui successivamente indicato.
L’art. 37 della Legge n.833 del 23.12.1978, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale parla dell’assistenza sanitaria degli italiani all’estero con riferimento ai dipendenti pubblici in qualità di “dipendenti pubblici” senza fare alcun riferimento alla posizione degli italiani “ residenti all’estero ed in pensione” quindi non più da considerare dipendenti pubblici.
L’art.2 del DPR n. 618 del 31.07.1980 che disciplina la materia “ Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero” stabilisce quali sono i “ Beneficiari dell’Assistenza “ non comprendendo la categoria del personale in quiescenza. Per contro l’art. 5 del medesimo DPR così recita:
Assistenza nel territorio di altri Stati.
Per i soggetti appartenenti alle categorie indicate all’art. 2, ai quali non si applichino il regime comunitario ovvero altri regimi convenzionali i Ministeri della sanità e degli affari esteri esplicano ogni utile iniziativa al fine di ottenere che gli interessati vengano assistiti dalle istituzioni straniere per conto e a spese dello Stato italiano sempre che le prestazioni da erogare rientrino nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale.
L’Assistenza, quindi, ai cittadini italiani residenti all’estero fuori dei Paesi UE, sembrerebbe non assicurata in quanto tale categoria non è prevista nel citato art. 2.