Fondo di Solidarietà Sociale
(Fonds de Solidarité Sociale)
Premessa
La Société Italiani in Tunisia, Suarl, Società di diritto tunisino, con il presente processo verbale n. 9 del 00.00.2024 costituisce, nel proprio ambito, il Fondo di Solidarietà Sociale destinato a sostenere i residenti in Tunisia privi di assistenza sanitaria. Il Fondo S.S. opera negli eventi di urgenza non programmabili. L’iniziativa segue una serie di progetti che non hanno trovato rispondenza né presso le Assicurazioni locali né presso le altre Assicurazioni estere che entrambe hanno avanzato proposte non soddisfacenti nei termini sostanziali, mentre altre ancora hanno disatteso le giuste aspettative di una “popolazione” ultra sessantenne che necessita di assistenza sanitaria.
Art. 1 – Adesione al Fondo S.S.
In data 00.00.2024 è costituito il Fondo di Solidarietà Sociale (F.S.S.) destinato a sostenere i residenti in Tunisia privi di assistenza sanitaria. Possono aderire al F.S.S. tutti gli italiani (senza escludere altri stranieri) residenti senza alcun limite di tempo e di luogo. L’adesione è un fatto volontario che scaturisce dall’intimo convincimento dell’aderente il quale desidera avere un sostegno sanitario diretto scevro da ogni complicazione amministrativa ed organizzativa. L’adesione si formalizza con la sottoscrizione di un contratto tra il Fondo S.S. e l’aderente, con il versamento delle quote + il pagamento delle spese amministrative. Il Fondo S.S. rilascia la relativa tessera individuale emessa in concordato tra il Fondo S.S. e la Struttura Sanitaria convenzionata. L’adesione al Fondo S.S. non ha limiti di età contrariamente a quanto perseguito da tutte Organizzazioni Assicurative del comparto sanitario.
Art. 2 – destinatari dell’assistenza sanitaria del Fondo S.S.
L’assistenza sanitaria del Fondo S.S. è destinata alla Famiglia dell’aderente estesa singolarmente a tutti i suoi componenti quali titolari, mogli, figli, figli adottivi, compagne e comunque conviventi nel nucleo familiare dichiarati all’atto della sottoscrizione del contratto.
Art. 3 – quote annuali
E’ previsto il versamento delle quote nella misura riportata nella tabella che segue:
N. | Titolare | Percentuale | Importo |
1 | Capofamiglia e titolare | 100% | Euro 500,00 |
2 | Moglie | 30% | Euro 150,00 |
3 | Convivente dichiarata nel contratto | 30% (in alternativa 2) | Euro 150,00 |
4 | Per ogni figlio/a | 15% | Euro 75,00 |
5 | Per coloro over 65 anni maturati | 1% ogni anno over 65 | Euro 5,00 |
6 | Quota di garanzia ( non rimborsabile) | 5% | Euro 25,00 |
L’aderente, se desidera, può accantonare, versandole, somme superiori alla quota stabilita del Fondo S.S.
I titolari di pensione con un ammontare mensile entro i 1.500,00 Euro possono versare la quota in due tranches annuali pari all’ammontare stesso della quota. Le scadenze del pagamento delle quote sono così indicate:
- entro il 31 gennaio di ogni anno per coloro che versano in una unica soluzione la quota.
- entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno per coloro che versano la quota in 2 rate annue.
Il rispetto delle scadenze è tassativo. Decorse inutilmente tali scadenze il contratto potrà essere revocato, annullata la tessera e restituito quanto versato. Qualora al momento dell’evento d’urgenza la rata annuale non fosse stata onorata, il Fondo S.S si riserva di intervenire anticipando solamente il 75% della spesa.
Art. 4 – Restituzione della quota
Coloro che hanno aderito al Fondo S.S. ed hanno versato le quote annuali previste, possono in ogni momento richiedere al Fondo S.S. la restituzione di quanto versato. In caso di decesso ed in assenza sul documento di adesione di indicazione di eventuali destinatari le quote versate restano di proprietà del Fondo S.S. Tale disposizione è sottoscritta su apposito modello unito al contratto di adesione al Fondo S.S.
Art. 5 – Limiti di restituzione delle quote.
Coloro che aderiscono al Fondo S.S. devono necessariamente comprendere che il Fondo S.S. riesce a dare assistenza a più iscritti, fino a quando il Fondo S.S. riesce a mantenere un plafond che può sostenere la sottoscrizione della Convenzione con la Struttura Ospedaliere scelta.
Nel caso le richieste di restituzione delle quote siano pari o superiori al 20% dell’ammontare del Fondo S.S. si procede d’ufficio alla liquidazione del Fondo S.S. con la restituzione delle quote depositate a tutti gli aderenti superstiti fatti salvi casi di assistenza in corso.
Le quote possono essere restituite in due soluzioni:
- in contanti equivalenti alla quota versata in Euro pari ai dinari equivalenti al cambio del giorno.
- con bonifico bancario dal conto del Fondo S.S. a quello del richiedente che deve essere
necessariamente in Euro e che potrà essere decurtato delle spese bancarie del bonifico qualora
richieste dalla banca.
Il Fondo S.S. non risponde di eventuali differenze valutarie che si andranno a verificare tra il valore di cambio rispetto a quanto versato equiparato a quanto in restituzione.
Art. 6 – Ammontare auspicabile del Fondo.
Si ha motivo di ritenere che, al fine di poter stipulare una Convenzione Sanitaria con una Struttura Ospedaliere, il fondo dovrebbe raggiungere un plafond almeno entro 2 anni, dalla sua istituzione, pari ad Euro 100.000,00 (Centomila/00) da includere nella Convenzione Sanitaria pena la mancata credibilità della Struttura Ospedaliere verso il Fondo S.S. stesso.
Da una serie di colloqui e sondaggi si è deciso di scegliere inizialmente, quale Struttura Ospedaliera la “ Cliniques Les Violettes”. Route d’Hammamet Nabeul, B.P. 14 – Avenue Dali Jazi – 8000 Nabeul, TUNISIE che si è distinta, nel tempo, in serietà e professionalità.
Ciò nonostante, in caso di ricovero d’urgenza di un iscritto, presso altra Clinica ubicata nel territorio di Hammamet, Il Fondo S.S., dopo aver preso contatti e verificato la congruità delle spese richieste, anticipa, in ogni caso, quanto dovuto. Analogo trattamento viene riservato all’aderente che viene ricoverato, sempre in situazioni d’urgenza, presso strutture sanitarie diversamente ubicate al di fuori del comprensorio amministrativo di Nabeul. Questi casi, comunque, saranno trattati a parte. La convenzione potrà essere revocata od estesa ad altre strutture ospedaliere in funzione esclusivamente dei livelli di servizio prestati e della valutazione del parametro economico contrattato.
Art. 7 – modalità di iscrizione al fondo S.S.
All’atto della sottoscrizione del contratto colui che desidera aderire al Fondo S.S. deve consegnare i seguenti documenti relativamente al titolare ed a tutti i componenti del nucleo familiare conviventi compresi.
- copia del passaporto a colori;
- copia del permesso di soggiorno a colori;
- copia del documento dove si possono evincere le coordinate bancarie (IBAN e BIC);
- documenti di riconoscimento dei componenti della famiglia, telefoni ed indirizzi che saranno trascritti nel contratto;
- copia ultimo cedolino della pensione.
Tutti i documenti personali devono essere in corso di validità. La mancata consegna di uno o più documenti non consente al Fondo S.S. di procedere alla stipula del contratto.
L’aderente deve sottoscrivere:
- il contratto italiano/francese;
- il modello di bonifico bancario compilato in tre copie (destinato alla banca+interessato+Fondo S.S.);
- modello con il quale indica glie eventuali eredi.
La consegna alla Banca di appartenenza è a cura del Fondo S.S.;
In sintesi si riepilogano i versamenti:
N. | Importi in Euro | Scadenze |
1 | Amm. intero della quota +componenti | Annuale – 31.01 di ogni anno |
2 | Ammontare 50% della quota | Annuale -31.01/31.07 di ogni anno |
3 | Ammontare annuo gestione contratto – fondo perduto | Annuale 200,ooo TND – 31.01 di ogni anno |
4 | Fondo di garanzia –fondo perduto | Annuale – 31.01 di ogni anno |
Art. 8 – quota annuale di gestione del contratto
La quota annuale di gestione del contratto è versata alla Société ITIT, in contanti, e comprende:
- stesura e traduzione del contratto tra il Fondo S.S. e l’aderente; (una tantum);
- realizzazione della carta di Assistenza Sanitaria del Fondo; (una tantum);
- deposito della copia del contratto sottoscritto presso la Struttura Ospedaliera convenzionata; (una
tantum); - assistenza e vigilanza sull’assistito in caso di ricovero presso la Struttura Ospedaliera
convenzionata; - redazione degli atti necessari verso coloro che desiderano abbandonare il Fondo S.S.;
- vigilanza, tramite medico del Fondo S.S., sul preventivo rilasciato dalla Struttura Ospedaliera
convenzionata, prima dell’intervento; - rispondenza degli interventi sanitari a quanto pattuito in sede di redazione della Convenzione con la
Struttura ospedaliera. - redazione e controllo del piano di rientro per coloro che hanno avuto assistenza ospedaliera dal
Fondo S.S; - spese di cancelleria, oneri per convocazioni annuali e locazione luoghi di incontro, pulizia e manutenzione degli stessi, gestione del sistema informatico, compensi per il medico tunisino (vedi art.
11);
La quota annuale di gestione verrà regolarmente fatturata dalla Società ITIT.
Art. 9 – la carta del Fondo di Solidarietà Sociale.
Viene rilasciata all’aderente unitamente alla copia del contratto sottoscritto. La Carta contiene il nome ed il cognome della persona, oltre al luogo e data di nascita. E’ indicato in N. del contratto che è identico al N. della carta medesima.
La carta, contiene, inoltre, l’indicazione di tutti i numeri telefonici di emergenza (Ambulanza + Struttura Ospedaliera) ed i numeri di urgenza del Fondo S.S..
Art. 10 – lingua del contratto.
Il contratto è compilato nella lingua italiana, ma per la sua validità l’aderente deve sottoscrivere anche una copia ufficiale in francese.
Art. 11 – Comitato di Gestione e riunioni sociali
Al fine di dare una trasparenza amministrativa alla gestione del Fondo S.S. e degli atti posti in essere il Fondo si avvarrà di un Comitato di Gestione ristretto a 6 (sei) persone così suddiviso:
- titolare responsabile = il Gerente della Société ITIT;
- Membro fiduciario;
- Membro fiduciario;
- Membro fiduciario;
- Medico Italiano in pensione;
- Medico tunisino in attività senza diritto di convocazione e votazione in Comitato.
I primi cinque sono aderenti al Fondo S.S. e versano le relative quote. Gli incarichi son a titolo gratuito e non comportano nessuna erogazione di compensi. Tuttavia, solo in casi di particolare rilievo, si può parlare di rimborso spese, solo dopo aver presentato idonea e richiesta documentazione amministrativa e solo dopo l’assenso del Comitato. Ogni anno, sarà indetta una riunione con la partecipazione di tutti gli aderenti al fine di rendicontare tutte le attività amministrative del Fondo S.S. e confermare o meno il Comitato di Gestione ed eventuali iniziative da approvare in corso della riunione annuale. Il Comitato resta in carica su conferma manifestata con semplice alzata di mano da parte degli aderenti nella riunione convocata annualmente.
Il medico tunisino opera e controlla le rispondenze dei preventivi inviati dalla Struttura Ospedaliera al Fondo S.S. e certifica l’urgenza o meno degli interventi operatori necessari. Per tale attività il medico tunisino percepirà un compenso.
Il medico italiano, in eventuale contraddittorio con il medico tunisino, verifica la congruità operativa ed economica dell’eventuale intervento e trasmette all’amministrazione del Fondo S.S. l’esito della sua verifica. L’ Amministrazione del Fondo S.S. autorizza o meno la Clinica all’intervento, di cui trattasi, secondo l’accordo stipulato con la Clinica stessa.
Il Comitato di Gestione, al raggiungimento di una quota significativa accantonata dagli aderenti, potrà intervenire sulla quota di versamento annuale per ridurla o annullarla, temporaneamente per uno o più anni.
L’aderente potrà comunque, in questo caso, continuare a versare la quota annuale, che andrà ad aggiungersi alle quote già versate, rimanendo la quota totale raggiunta a sua esclusiva disposizione per evenienze personali o da inviare ai destinatari espressamente indicati dall’aderente.
Art. 12 – Tipologia e caratteristiche degli interventi sanitari sostenuti dal Fondo
Il Fondo S.S. interviene con il sostegno finanziario di anticipazione nei casi che sono da considerarsi quali “interventi d’urgenza” non programmabili; tuttavia, a giudizio del medico tunisino, alcune patologie, dovute a vari motivi, divenute ugualmente urgenti, verranno comunque anticipate dal Fondo S.S.
L’anticipazione del Fondo S.S. è destinato a: Servizio Auto Ambulanza + degenza paziente + degenza familiare +Intervento operatorio + farmaci correlati + Diagnostica + spese riabilitative. (secondo la Convenzione che il Fondo S.S. ha sottoscritto con la Clinica).
Il Fondo S.S. non richiede franchigie, anamnesi o documentazione di patologie pregresse in quanto opera nel pieno interesse dell’aderente qualsiasi sino le sue condizioni di salute all’atto del ricovero.
Sono di seguito riportati gli interventi considerati “d’urgenza” e le aree cliniche di copertura assistenziale:
URGENCES 24/24
Médecine Générale
Médecine interne
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
ORL (Oto-rhino-laryngologiste)
Ortopédie
Radiologie
Echo cardio doppler
Scanner
Réanimation
Coéliochirurgie (Chirurgie laparo)
AREE CLINICHE DI COPERTURA
Aree cliniche di copertura che il medico tunisino e quello del Fondo S.S. possono considerare integrabili alle “urgenze” 24/24.
Pneumologie – Gastroentéorologie – Neuro psychiatrie – Endocrinologie – Ophtalmologie – Urologie – Laser Ophtalmologique – Neuro chirurgie – Lithotripsie.
Sono anticipate del Fondo S.S., in caso di decesso dell’aderente, anche le spese di rimpatrio della salma. Tale Servizio Funebre, non è gestito dal Fondo S.S., ma da Società accreditate all’Ambasciata d’ Italia a Tunisi. Il Fondo S.S. anticipa solo le spese di trasferimento della salma dalla Tunisia all’Italia. Servizio che sarà disciplinato da convenzione stipulata con queste Società.
Art. 13 – Ricovero dell’aderente al Fondo S.S.
All’atto del ricovero dell’aderente al Fondo S.S., sia che tale ricovero derivi da soccorso immediato o da urgente diagnostica, la Struttura Ospedaliera convenzionata invia d’urgenza il preventivo di spesa da sostenere al medico tunisino, al medico del Fondo ed al Gerente della Société ITIT per il controllo della congruità rispetto alla Convenzione stipulata. Con l’assenso dei medici e del Gerente della Società ITIT il paziente verrà operato.
Il giorno prima della dimissione, la Struttura Ospedaliera consegna all’assistito una copia della fattura delle prestazioni somministrate ed una copia viene inviata via mail alla Société ITIT che provvede entro 5(cinque) giorni lavorativi, dalla dimissione del paziente dalla Struttura Ospedaliera al pagamento della fattura ricevuta. Scostamenti oltre l’importo del preventivo devono essere contenuti entro pochi punti percentuali e soprattutto congruenti sentendo peraltro il parere del medico del Fondo S.S..
Nessun tipo di documento personale deve essere ritirato al paziente all’atto della dimissione dalla Struttura Ospedaliera. Il Fondo S.S. garantisce inequivocabilmente il pagamento.
Art. 14 – Pagamento da parte del Fondo S.S. per le prestazioni somministrate all’aderente.
Come stabilito al precedente art. 13 il fondo onora la fattura emessa dalla Struttura Ospedaliera nei termini di cui al precedente art. 13 anticipandone l’importo fatturato.
L’assistito che ha beneficiato del sostegno del Fondo S.S. deve rimborsare il Fondo S.S. medesimo secondo la seguente procedura:
importo totale della Fattura decurtato dalle quote già versate dall’assistito fino alla data del ricovero.. Il restante importo viene suddiviso in rate di 12 (dodici) mesi a partire dal mese del suo ricovero. L’assistito ha l’obbligo di versare correttamente le quote dovute. Eventuali insoluti verranno recuperati per legge.
Art. 15 – importo massimo di ogni intervento
L’importo massimo destinato ad ogni aderente/famiglia/conviventi è fissato nella misura massima annuale di Euro 30.000,00 (trentamila) Eventuali eccedenze dovranno essere sostenute a titolo privato dall’interessato. Ogni aderente al Fondo S.S. può accedere all’assistenza del medesimo, più volte l’anno, sempre che il totale degli interventi effettuati non superi la sua quota massima annuale spettante all’aderente/famiglia/conviventi fissata in 30.000,00 Euro.
Art. 16 – Quota di garanzia
Al fine di potere garantire la solvibilità del residuo debito e, pertanto, la conservazione del patrimonio del Fondo S.S. a servizio di tutti gli iscritti, è stato introdotto il FONDO di GARANZIA
La citata quota aggiuntiva annuale pari al 5% della quota base per capofamiglia ed a perdere cui l’amministrazione del Fondo S.S. potrà attingere per coprire l’insolvibilità del debito in capo all’aderente, anche e soprattutto nel caso in cui il ricorso al procedimento legale previsto per legge, avesse un esito di soccombenza per il Fondo S.S.
Art. 17 – atti integrativi
Qualora durante la gestione delle attività del F.S.S. si dovessero evidenziare carenze dispositive ed organizzative del presente Regolamento con Processi Verbali integrativi si provvederà alle modifiche necessarie destinate ad una migliore aderenza di quanto qui contenuto verso situazioni importanti dimostratesi prive di regolamentazione.
Art. 18 – Rifiuto dell’adesione al Fondo S.S.
Il Comitato di Gestione, per motivazioni insindacabili, può rifiutare l’adesione al Fondo S.S. del richiedente.
Art. 19 – Responsabilità di eventuali esiti negativi dell’Assistenza Ospedaliera
Tale responsabilità rimane a carico della Struttura Ospedaliera e nulla può essere imputato al Fondo S.S. che ha solo responsabilità amministrative e di assistenza secondo i dettami riservati al buon pater familias.
Art. 20 – Foro competente
Va premesso che l’aderente, alla sottoscrizione del contratto con il Fondo S.S., rinuncia di sua volontà ad adire le vie legali per qualsiasi ragione sollevando il Fondo S.S. da ogni responsabilità. Sono fatti salvi i casi gravi previsti dalla legge tra cui la responsabilità penale ed il dolo.
Art. 21 – Prospettive future
La sopravvivenza del Fondo S.S. è destinata a coloro che riescono a riconoscersi in una Entità Sociale che svolge un compito a favore della Comunità degli Italiani e di stranieri residenti. Un successo di adesioni del fondo S.S. potrebbe aprire la strada ad altre forme di assistenza sociale non contemplate, tra cui l’estensione territoriale del Fondo S.S. Si ritiene estremamente palese la convenienza dell’adesione al Fondo S.S. rispetto ad altre qualsiasi Organizzazione Sanitaria sostenuta da private Società od Organizzazioni Assistenziali.
Il presente Regolamento si differenzia da ogni altro contratto di assicurazione, stipulato con terze Organizzazioni dove ogni anno il contraente perde irrimediabilmente quanto versato.
Data di pubblicazione 20 Giugno 2024
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